La Cassazione civile: è pienamente valido il mandato irrevocabile “ANIA” attribuito da un’impresa di assicurazione ad un’altra

La Cassazione civile: è pienamente valido il mandato irrevocabile “ANIA” attribuito da un’impresa di assicurazione ad un’altra
08 Febbraio 2017: La Cassazione civile: è pienamente valido il mandato irrevocabile “ANIA” attribuito da un’impresa di assicurazione ad un’altra 08 Febbraio 2017

Fra i Giudici di pace di mezza Italia si era diffusa una singolare giurisprudenza per cui, in tema di risarcimento danni r.c. auto, il “mandato irrevocabile” conferito dall’impresa del responsabile del danno a quella del proprietario del veicolo sul quale si trovava il danneggiato, affinchè provveda alla sua  rappresentanza sostanziale e processuale, sarebbe nullo per illiceità della causa. In particolare, tale nullità era stata teorizzata “in quanto con il predetto mandato si cercherebbe di eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire contro l’assicuratore del responsabile ed in frode alla legge (art 1344) in quanto costituirebbe il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa come l’art. 144 c.d.a.” (sentenza G.d.p. di Torino n. 1086/2012). Con la sentenza n. 20408/2016 la Cassazione civile ha evidenziato la palese infondatezza di questa tesi, in un caso nel quale un’impresa di assicurazioni aveva conferito ad un’altra la propria rappresentanza sostanziale e processuale per i sinistri soggetti al regime di “indennizzo diretto” e quest’ultima si era costituita in giudizio in rappresentanza della mandante.. Sono, infatti, bastate poche righe per porre in evidenza una constatazione davvero elementare. La Corte ha infatti ritenuto infondata “la tesi secondo cui il mandato in forza del quale si è costituita l’Axa [l’assicuratore mandatario] sarebbe nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c.”, in quanto “Axa agisce quale mandataria di Vittoria Ass.ni a tutela di un diritto di quest’ultima, non in proprio” e pertanto “le conseguenze di una sentenza di condanna si produrrebbero solo nella sfera giuridica di Vittoria ass.ni [l’assicuratore mandante]”. Ne consegue che “il mandato conferito ad Axa non viola alcun precetto normativo in quanto il danneggiato continuerà a far valere il suo diritto sempre e soltanto nei confronti della Vittoria Ass.ni” e quindi nei riguardi della mandante, e non della mandataria, com’è invero di solare evidenza.

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